Documenti per il matrimonio religioso: la guida completa
Scopri tutti i documenti necessari per coronare il tuo sogno d’amore…in chiesa!
Il matrimonio religioso è l’unione tra coniugi dinanzi al ministro di un culto cattolico (il sacerdote) al quale la legge dello Stato, in forza del Concordato lateranense stipulato tra lo Stato italiano e la Santa Sede nel 1929, riconosce effetti civili qualora siano osservate determinate condizioni. Se il matrimonio viene, invece, celebrato dinanzi ad un ministro di un culto acattolico (e cioè non cattolico, come ad es. il culto ebraico, valdese, metodista), si parla di matrimonio acattolico. In questo articolo troverai tutta la informazione sui documenti per il matrimonio religioso.
Il corso prematrimoniale
Il primo adempimento da compiere è quello di partecipare ad corso prematrimoniale. I corsi prematrimoniali vengono organizzati generalmente dalle Parrocchie; si tratta di incontri in cui i futuri sposi riflettono, insieme al Parroco, sulla loro futura vita coniugale. L’obiettivo è quello di far acquisire una consapevolezza circa la scelta che i futuri sposi si stanno accingendo a compiere. Al termine del corso viene rilasciato un attestato di partecipazione che ha generalmente una validità di due anni e che verrà poi consegnato dai futuri sposi al proprio parroco nel momento in cui decidono di sposarsi. I futuri sposi devono poi rivolgersi al proprio parroco o al parroco della Chiesa dove hanno scelto di effettuare la celebrazione per fissare la Chiesa e la data delle nozze ed avviare le pratiche per il matrimonio.
Ecco i documenti che devono essere presentati:
- certificati di nascita;
- certificati di residenza;
- certificati di cittadinanza;
Certificati religiosi:
- il certificato di Battesimo (che verrà rilasciato dalla parrocchia presso la quale si è stati battezzati);
- il certificato di Cresima (se non si fosse stati cresimanti è necessario provvedervi prima del matrimonio);
- il certificato di “Stato libero ecclesiastico”, tale certificato ha la funzione di attestare che il richiedente non abbia già in precedenza contratto matrimonio secondo il rito religioso. Tale documento può essere sostituito con un giuramento dell’interessato dinanzi al parroco;
- l’attestato di partecipazione al corso prematrimoniale;
- il nulla osta ecclesiastico: è un documento che va richiesto alla Curia nel caso in cui i coniugi vogliano contrarre matrimonio presso una parrocchia differente dalla propria o fuori dal Comune di residenza.
L’incontro con il Parroco e le pubblicazioni
Dopo aver presentato tutti questi documenti i futuri sposi si devono recare presso il Parroco della Chiesa di appartenenza di uno dei coniugi per avere un informale colloquio nel quale il Parroco accerterà che la volontà di contrarre il matrimonio è libera e non condizionata. A questo punto si deve procedere alle pubblicazioni; nel caso di matrimonio religioso si parla di doppia pubblicazioni in quanto devono essere affisse sia presso la Casa Comunale sia presso le porte della casa parrocchiale (sia della parrocchia dello sposo che della sposa, se diverse). L’ufficiale di stato civile, se ravvisa impedimenti alla celebrazione del matrimonio, può rifiutare le pubblicazioni; se, al contrario non vi siano impedimenti, rilascia il certificato di nulla osta al matrimonio, ovvero un atto in cui l’ufficiale di stato civile dichiara che non ci sono cause che si oppongono alla celebrazione di un matrimonio valido agli effetti civili.
Una volta ritirato il certificato di avvenute pubblicazioni, i futuri sposi devono portarlo dal parroco della Chiesa nella quale si celebreranno le nozze, il quale dopo un colloquio con i futuri sposi rilascerà loro il documento del “consenso religioso”, confermando così la data del matrimonio. La celebrazione del matrimonio avviene secondo le norme del diritto canonico con riferimento al requisito formale di manifestazione del consenso matrimoniale degli sposi. È necessaria la presenza di due testimoni per parte; se gli sposi scelgono tre testimoni un testimone non firmerà la copia dell’atto di matrimonio che viene trasmessa in Comune, ma solo quella che resta alla Chiesa. Al termine della celebrazione il parroco ricorda agli sposi che il matrimonio produrrà effetti civili e dà loro lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi (artt. 143, 144, 147). Subito dopo il matrimonio il parroco dovrà compilare l’atto di matrimonio in duplice originale, sottoscritto dal parroco stesso, dagli sposi e dai testimoni. Nell’atto di matrimonio il parroco indica le generalità complete degli sposi, l’indicazione del luogo e della data in cui è avvenuta la celebrazione e le generalità del parroco. Sull’atto di matrimonio contratto secondo il rito cattolico può essere inserito il regime patrimoniale scelto dai coniugi.
La trascrizione
Il parroco deve, poi, trasmettere una copia dell’atto, nel termine di 5 giorni dalla celebrazione, all’ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il matrimonio affinché questi proceda alla sua trascrizione. Ricevuto l’atto di matrimonio, l’ufficiale di stato civile dovrà trascriverlo negli appositi registri nelle 24 ore successive al ricevimento e deve comunicare l’avvenuto adempimento al parroco. Se il matrimonio religioso non venisse trascritto nei registri civili resterebbe un atto religioso privo di effetti per l’ordinamento italiano. La trascrizione dell’atto è, quindi, fondamentale per la produzione degli effetti civili del matrimonio cattolico che vengono costituiti con effetto retroattivo, ovvero dal giorno della celebrazione.
Vi sono taluni casi in cui la legge prevede che il matrimonio concordatario non possa conseguire (o conseguire subito) gli effetti civili; in tali casi si parla di cause di intrascrivibilità, per cui il matrimonio non potrà essere trascritto, ovvero:
- quando gli sposi non abbiano l’età che la legge civile richiede per la celebrazione (18 anni o 16 se autorizzati dal tribunale per i minorenni);
- quando vi sia un impedimento inderogabile per la legge civile e cioè:
- quando uno degli sposi è interdetto per infermità di mente;
- quando tra gli sposi sussiste un altro matrimonio valido agli effetti civili;
- quando sussistono impedimenti derivanti da delitto;
- quando sussistono impedimenti derivanti da affinità in linea retta.
Tuttavia, anche in presenza di un impedimento inderogabile, il matrimonio può essere trascritto (e conseguire effetti civili) quando l’azione di nullità o di annullamento prevista dalla legge civile non possa essere più promossa. In assenza delle pubblicazioni, il matrimonio concordatario potrà comunque essere trascritto nei registri di stato civile, ma prima della trascrizione l’ufficiale di stato civile dovrà verificare l’inesistenza di impedimenti acquisendo i documenti necessari ed affiggendo un avviso contenente le generalità degli sposi, la data e il luogo in cui è avvenuta la celebrazione ed il nome del ministro di culto che ha celebrato. Questo avviso rimarrà affisso per 10 giorni consecutivi entro i quali possono essere fatte le opposizioni previste dal codice civile.
È consentito procedere alla trascrizione dell’atto di matrimonio dopo 5 giorni dal matrimonio solo:
- se entrambi i coniugi lo richiedono o anche solo da uno di essi, ma con la conoscenza e senza l’opposizione dell’altro;
- se gli sposi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero (per la legge civile) dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione.
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